IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 303, relativo al corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari della facolta' di agraria, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: biochimismo delle malattie post-raccolta; biologia molecolare; biologia molecolare delle piante; biotecnologie alimentari; biotecnologia dei microrganismi; calcolo numerico e programmazione; cerealicoltura e colture industriali da pieno campo; chimica delle sostanze organiche naturali; chimica e biochimica della conservazione dei prodotti alimentari; chimica e tecnologia dei derivati agrumari; chimica e tecnologia delle conserve alimentari; chimica e tecnologie enologiche; ecologia microbica; ecologia vegetale agraria; ecologia zootecnica; economia delle industrie agro-alimentari; fabbricati per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli; fisiopatologia della digestione; fitopatie da frigoconservazione; genetica dei microrganismi; igiene per le industrie alimentari; immunologia; inquinamento da impianti alimentari e depurazione dell'ambiente; legislazione alimentare; materiali speciali per l'industria alimentare; metodologie biochimiche; micologia, patologia ed allevamento dei funghi commestibili; microbiologia dei prodotti zootecnici; microbiologia delle acque; microbiologia enologica; microbiologia e tecnologia delle colture starter; microbiologia marina; miglioramento genetico dei microrganismi; mutagenesi alimentare; patologia post-raccolta di frutta e ortaggi; politica alimentare; produzione di alimenti zootecnici; proprieta' fisico-meccaniche dei prodotti alimentari; proprieta' termodinamiche e di trasporto in sistemi alimentari; reologia dei sistemi alimentari omogenei ed eterogenei; residui ed additivi alimentari; risorse genetiche agrarie; statistica per le scienze sperimentali; tecnologia dei cereali e dei derivati; utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti dell'industria alimentare; valutazione qualitativa della carne degli animali in produzione zootecnica. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1989 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 326